Un collaboratore di uno studio di tatuaggi è stato condannato per furto aggravato per aver sottratto, dopo la morte del titolare, numerose attrezzature, tavole grafiche e dipinti dal negozio, poi rinvenuti nella sua abitazione o venduti all'estero. L'imputato ha contestato l'utilizzabilità di un video che provava la sua presenza nel locale e l'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto valido il video, supportato da testimonianze attendibili, e hanno confermato la gravità del danno economico basandosi sul valore di mercato dei beni sottratti e sul prezzo di vendita di alcune opere a un collezionista straniero.
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