Nel corso di un processo per diffamazione, la Corte d'appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando però il risarcimento dei danni a favore della vittima. Tuttavia, il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalla vittima stessa, nonostante quest'ultima avesse regolarmente depositato la nota spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della vittima, stabilendo che l'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese della parte civile legittima il ricorso in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questo aspetto, rinviando la decisione sulla quantificazione delle spese al giudice civile competente in grado di appello.
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