La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per il reato di frode assicurativa. L'imputato, intestatario della polizza, aveva presentato documenti falsi alla compagnia assicurativa per ottenere un risarcimento. Per difendersi, l'uomo sosteneva che la responsabilità dell'invio della documentazione fraudolenta fosse del figlio, il quale aveva rilasciato dichiarazioni spontanee in tal senso. I giudici hanno però ritenuto tali dichiarazioni del tutto generiche e prive di concretezza, confermando che l'unico reale beneficiario del raggiro era l'intestatario del contratto. La Cassazione ha inoltre rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse al massimo livello nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese legali della compagnia assicurativa.
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