L'Imputato, condannato per il reato di lesioni personali, propone ricorso per cassazione lamentando il mancato rinvio dell'udienza d'appello per il legittimo impedimento del difensore, impegnato in un altro processo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, dichiarandolo infondato. I giudici chiariscono che, per ottenere il rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, il difensore deve dimostrare l'impossibilità di farsi sostituire da un collega. Nel caso di specie, l'istanza non conteneva alcuna giustificazione circa l'impossibilità di nominare un sostituto processuale. Di conseguenza, la condanna viene confermata e l'imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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