L'Azienda ha importato una partita di olio dalla Tunisia usufruendo del regime di perfezionamento attivo per equivalenza, dopo aver esportato olio extravergine. Tuttavia, le analisi doganali hanno declassato l'olio importato a semplice olio vergine. L'Azienda ha impugnato l'accertamento, lamentando che le controanalisi non fossero state eseguite da un laboratorio tunisino, come previsto dal Regolamento CEE per i paesi produttori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di affidare le controanalisi a un laboratorio dello Stato produttore vale solo se quest'ultimo è un membro dell'Unione Europea. Di conseguenza, l'importazione di un prodotto di qualità inferiore rispetto a quello esportato viola il regime di perfezionamento attivo, obbligando l'importatore al pagamento dei dazi doganali e delle sanzioni.
Continua »