La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha negato la natura di credito prededucibile a una somma richiesta in restituzione per un pagamento indebito, sebbene avvenuto durante la pendenza di una domanda di concordato preventivo. La Corte ha stabilito che la mera coincidenza temporale non è sufficiente; è necessario un nesso funzionale tra il credito e l'attività gestoria della procedura concorsuale, nesso qui assente. Inoltre, la mancanza di continuità tra la procedura di concordato (mai aperta) e il successivo fallimento ha reso impossibile il riconoscimento del privilegio.
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