La Corte di Cassazione ha chiarito la questione del pagamento diretto subappaltatore in caso di fallimento dell'appaltatore principale. Un Comune aveva stipulato un contratto di appalto per una palestra, con un atto aggiuntivo che prevedeva il pagamento diretto al subappaltatore. Entrambi, appaltatore e subappaltatore, fallirono. Il subappaltatore fallito chiese il pagamento diretto al Comune. La Cassazione ha stabilito che la clausola di pagamento diretto si applica solo se il contratto principale è in corso con un'impresa solvente. Il fallimento dell'appaltatore scioglie il contratto, rendendo il subappaltatore un creditore ordinario, soggetto alla par condicio creditorum. La sentenza cassa la decisione precedente, ribadendo la prevalenza della legge fallimentare.
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