Un Comune affida la costruzione di una palestra a un Consorzio, che subappalta i lavori a una società. Con un accordo aggiuntivo, si stabilisce il pagamento diretto del subappaltatore da parte del Comune. Successivamente, il Consorzio appaltatore fallisce e il Comune interrompe i pagamenti diretti. Il subappaltatore chiede il saldo dei lavori eseguiti, ma la Corte di Cassazione rigetta la domanda. I giudici chiariscono che il pagamento diretto del subappaltatore è un meccanismo applicabile solo se l'appaltatore è attivo (in bonis). Con il fallimento dell'appaltatore, il contratto si scioglie automaticamente e le somme residue devono essere versate alla curatela fallimentare. Il subappaltatore non può scavalcare gli altri creditori e deve insinuarsi al passivo del fallimento dell'appaltatore per recuperare il proprio credito.
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