Un soggetto, condannato per reati associativi in due distinti periodi e per altri delitti, ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. La Corte ha stabilito due principi chiave: in primo luogo, il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione se questa è già stata esclusa da una precedente sentenza passata in giudicato. In secondo luogo, spetta al condannato l'onere di fornire la prova di un unico disegno criminoso che leghi i vari reati, onere non soddisfatto nel caso di specie, soprattutto a fronte di un notevole lasso temporale tra i fatti.
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