Associazione per delinquere: la Cassazione traccia la linea di confine
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12338 del 2024, offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra il concorso di persone nel reato di spaccio e la più grave fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato, confermando la solidità del quadro indiziario che delineava un’organizzazione criminale stabile e strutturata, ben oltre la semplice collaborazione occasionale.
Il caso: da semplice spaccio a reato associativo
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la misura della custodia in carcere a un soggetto, ritenuto partecipe di un’associazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana tra la Calabria e la Campania. Le indagini avevano svelato un gruppo ‘itinerante’ e ben organizzato, facente capo a un promotore con un ruolo apicale. L’organizzazione si occupava dell’acquisto, del confezionamento e del trasporto delle sostanze, utilizzando telefoni criptati e veicoli con doppi fondi. L’indagato, secondo l’accusa, agiva come ‘uomo di fiducia’ del capo, mantenendo i rapporti con fornitori e acquirenti.
I motivi del ricorso: una difesa basata sulla mancanza di struttura
La difesa dell’indagato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l’insussistenza del grave reato associativo. Secondo il ricorrente, le prove raccolte, principalmente intercettazioni, non dimostravano l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata con suddivisione di ruoli, cassa comune e un programma criminoso unitario. La difesa ha argomentato che le condotte contestate si configuravano al massimo come singoli episodi di spaccio in concorso, privi di quel vincolo stabile e permanente (l’affectio societatis) che caratterizza l’associazione. Si contestava, inoltre, l’adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, ritenuta sproporzionata.
La decisione della Cassazione sulla associazione per delinquere
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente e logicamente motivato la propria decisione, basandosi su un’analisi approfondita degli elementi probatori. Il ricorso è stato giudicato generico, in quanto non si confrontava specificamente con le puntuali argomentazioni dell’ordinanza impugnata, ma si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni: gli elementi che provano il reato associativo
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire i principi fondamentali che definiscono l’associazione per delinquere. Per la configurabilità del reato non è richiesta un’organizzazione complessa e articolata, ma è sufficiente anche una struttura minima e rudimentale, purché stabile e funzionale al perseguimento del fine comune. Gli elementi che, nel caso di specie, hanno dimostrato l’esistenza del sodalizio erano molteplici:
Struttura e Stabilità
Il gruppo aveva un notevole giro d’affari, contatti sistematici e un chiaro rapporto gerarchico con un capo promotore che dirigeva le operazioni. La stabilità dei rapporti con fornitori e acquirenti ‘all’ingrosso’ garantiva un flusso costante di droga e guadagni.
Risorse Comuni
L’organizzazione disponeva di risorse condivise, come telefoni criptati per comunicazioni sicure e auto modificate per il trasporto occulto della merce, elementi che dimostrano un coordinamento che va oltre la semplice cooperazione estemporanea.
Vincolo Solidaristico
Un forte indicatore del pactum sceleris era il vincolo di solidarietà tra i membri. Ad esempio, il capo si faceva carico delle spese legali e del mantenimento dei familiari dei sodali arrestati, una pratica volta a garantire lealtà e a consolidare l’organizzazione.
Ruolo dell’Indagato
L’imputato non era un semplice spacciatore, ma era pienamente inserito nella struttura con compiti esecutivi cruciali, come recarsi presso i fornitori, consegnare la droga agli acquirenti e ritirare il denaro. La sua partecipazione era costante e consapevole, come dimostrato dai continui contatti e dal pieno coinvolgimento nelle operazioni del gruppo.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza riafferma un orientamento consolidato: per provare l’esistenza di un’associazione criminale, il giudice deve guardare alla sostanza dei rapporti e all’operatività concreta del gruppo. La prova del vincolo associativo può essere desunta da una serie di ‘fatti concludenti’ (facta concludentia) che, letti nel loro insieme, rivelano un’intesa stabile e duratura. La distinzione con il concorso di persone, che si esaurisce nella realizzazione di uno o più reati specifici, risiede proprio nell’indeterminatezza del programma criminoso e nella permanenza del vincolo che lega gli associati, pronti a commettere una serie indefinita di delitti.
Quali sono gli elementi che distinguono l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico dal semplice concorso di persone nello spaccio?
La sentenza chiarisce che la differenza fondamentale risiede nell’esistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente, anche se minima. Questo implica un accordo duraturo (pactum sceleris) per commettere una serie indeterminata di reati, il coordinamento dei contributi personali e la disponibilità di risorse comuni, a differenza della collaborazione occasionale tipica del concorso di persone.
È necessaria una struttura complessa o una ‘cassa comune’ per configurare il reato di associazione per delinquere?
No, la Corte ribadisce che anche una struttura minima è sufficiente. L’assenza di una ‘cassa comune’ formale non è un elemento decisivo per escludere il reato, purché sussista un interesse comune e durevole a immettere stupefacenti nel mercato e la consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività.
Quali prove possono dimostrare la partecipazione di un individuo a un’associazione criminale?
La prova può essere fornita da ‘fatti concludenti’ (facta concludentia), come contatti continui e sistematici tra gli associati, viaggi frequenti per l’approvvigionamento, l’uso di basi logistiche e mezzi comuni (es. telefoni criptati), la commissione ripetuta di reati rientranti nel programma del gruppo e un ruolo funzionale al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione.