Un avvocato, già iscritto in passato alla Cassa Forense e poi cancellato, dopo la sua reiscrizione d'ufficio chiedeva di beneficiare della riduzione contributi minimi Cassa Forense, prevista per i neoiscritti. La Cassa si opponeva, sostenendo che l'agevolazione spetta solo a chi si iscrive per la prima volta. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Cassa Forense. Ha stabilito che il beneficio è riservato a chi inizia la professione per la prima volta. Un precedente periodo di iscrizione, anche se seguito da una lunga interruzione, esclude la possibilità di accedere nuovamente alle agevolazioni, che non possono essere concesse a chi è semplicemente 'reiscritto'. L'avvocato ha quindi perso la causa e non ha ottenuto lo sconto.
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