Un contribuente riceve un avviso di liquidazione TARI e lo contesta, sostenendo che la notifica sia inesistente perché effettuata da un operatore postale privato non autorizzato. La Corte di Cassazione ribalta la decisione precedente, stabilendo un principio fondamentale: la notifica di un atto tributario da parte di un operatore postale privato, anche se irregolare, è al massimo 'nulla' e non 'inesistente'. Questo vizio, inoltre, viene sanato (cioè 'guarito') nel momento in cui il contribuente impugna l'atto, perché dimostra di averlo ricevuto. Di conseguenza, la notifica è valida e l'Agenzia di riscossione vince la causa.
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