Un dirigente pubblico si rivolge alla Corte di Cassazione per ottenere il pagamento della parte variabile della sua retribuzione, precedentemente negata. A sorpresa, prima della decisione finale, il dirigente stesso presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte, prendendo atto di questa volontà, dichiara il processo estinto. Di conseguenza, la causa si chiude definitivamente senza una sentenza sul merito e la precedente decisione sfavorevole al dirigente diventa inappellabile. Il Ministero, non essendosi difeso attivamente, non riceve il pagamento delle spese legali.
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