La Regione ha contestato una sentenza sulla tassa automobilistica leasing per veicoli in locazione finanziaria, sostenendo che l'Azienda di leasing dovesse pagare, mentre il giudice precedente aveva indicato l'utilizzatore. La Regione ha presentato ricorso in Cassazione, ma ha poi rinunciato. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia rituale, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, riconoscendo un orientamento giurisprudenziale in formazione sulla questione. Ogni parte ha pagato le proprie spese.
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