Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da un condannato, poiché lo stesso aveva subito la revoca di un precedente affidamento in prova meno di tre anni prima. La legge vieta infatti la concessione di nuovi benefici per un triennio dalla revoca. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca derivasse da una denuncia poi archiviata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la difesa non ha allegato i documenti necessari a dimostrare le sue tesi, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, la decisione provvisoria del Magistrato di sorveglianza non vincola il Tribunale collegiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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