La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro un'ordinanza che correggeva un errore materiale in una precedente sentenza. L'errore riguardava la discordanza tra il dispositivo letto in udienza, che confermava la condanna per diffamazione aggravata, e quello depositato con la motivazione, che invece indicava un'assoluzione. La Corte ha ribadito che la correzione errore materiale è legittima quando la difformità è tra il dispositivo letto in udienza e quello scritto, e che prevale sempre il dispositivo di udienza. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, comportando la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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