Una cliente agiva contro un istituto di credito per ottenere il pagamento di assegni circolari prescritti. Dopo una condanna in primo grado, la Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza, ritenendo il pagamento già avvenuto tramite un'ordinanza precedente, e condannava la cliente al pagamento delle spese del secondo grado. La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibili i motivi procedurali, ha accolto il ricorso sul punto delle spese processuali, affermando che in caso di riforma parziale della sentenza, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese, tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d'appello su questo punto e compensato le spese per tutti i gradi di giudizio.
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