La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa antecedenti alla riforma del 2011, il termine per il deposito dei documenti da parte della Pubblica Amministrazione non era perentorio. Un'amministrazione aveva sanzionato un cittadino, ritenuto presidente di un circolo. Quest'ultimo si era opposto, negando la sua carica. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, giudicando tardiva la documentazione prodotta dall'amministrazione per provare il ruolo del sanzionato. La Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo che secondo la vecchia normativa (L. 689/1981), il termine deposito documenti era meramente ordinatorio e la prova poteva essere prodotta anche in corso di causa.
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