Una società proprietaria di uno stabilimento balneare ha impugnato una sanzione amministrativa irrogata per l'assenza di un assistente ai bagnanti presso la piscina della struttura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando come la normativa della Regione Toscana distingua tra piscine aperte al pubblico e piscine private ad uso collettivo. Per queste ultime, l'obbligo di presenza dell'assistente ai bagnanti può essere escluso se vengono adottate misure alternative di informazione e protezione. La sentenza impugnata è stata ritenuta contraddittoria poiché, pur ipotizzando la natura 'collettiva' della piscina, ha confermato la sanzione equiparandola ingiustamente a una piscina pubblica.
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