Un automobilista ha impugnato un verbale stradale. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per il ritardo della Polizia nel trasmettere gli atti al Prefetto. Il Tribunale ha ribaltato la decisione, ritenendo valido il provvedimento poiché era stato rispettato il termine complessivo di 180 giorni. La Cassazione ha confermato che i singoli passaggi interni non sono perentori, ma conta solo il rispetto del termine cumulativo. Di conseguenza, i termini ordinanza ingiunzione sono rispettati se l'atto finale viene emesso entro 180 giorni complessivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sulle spese legali: la Prefettura, essendosi difesa tramite un proprio funzionario e non un avvocato, non poteva ottenere il rimborso delle competenze legali, e il valore della causa andava parametrato all'importo della multa, non considerato indeterminato.
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