Un detenuto condannato all'ergastolo per un omicidio di stampo mafioso risalente al 1989 ha richiesto la concessione di un permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo insufficiente il percorso di rieducazione e non provata la reale rottura dei legami con la criminalità organizzata. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non essere più pericoloso e di aver interrotto ogni contatto illecito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del permesso premio. I giudici hanno chiarito che, per i reati gravi, non basta la regolare condotta carceraria, ma serve una profonda revisione critica del proprio passato e la prova certa del distacco definitivo dall'ambiente mafioso, elementi ritenuti ancora superficiali nel caso specifico.
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