La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo che la trasmissione telematica avesse fatto decorrere il termine breve di trenta giorni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione proposta oltre due anni dopo il deposito del decreto è irrimediabilmente tardiva, garantendo la stabilità della liquidazione del compenso professionale.
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