La Corte di Cassazione ha stabilito che alla subcollocazione ex art. 511 c.p.c. non si applica il principio di successione nel diritto controverso previsto dall'art. 111 c.p.c. Nel caso di specie, un istituto bancario aveva richiesto la sostituzione esecutiva, cedendo poi il credito a una società terza. La Corte ha chiarito che, poiché il subcollocatario non è parte in senso stretto del processo esecutivo, la cessione del credito fa decadere la domanda originaria. Il cessionario ha l'onere di presentare una nuova istanza autonoma prima dell'udienza di distribuzione, non potendo beneficiare automaticamente degli effetti della domanda del cedente.
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