Un consumatore ha presentato un'opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria, lamentando la presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, chiarendo che, secondo i principi della Cassazione (sent. 9479/2023), tale strumento è strettamente limitato alla valutazione dell'abusività delle clausole. Il giudice ha ritenuto che il consumatore non avesse adeguatamente dimostrato come le clausole contestate incidessero concretamente sulla pretesa creditoria, giudicando le sue allegazioni troppo generiche. Di conseguenza, l'opposizione è stata rigettata e il consumatore condannato al pagamento delle spese legali.
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