Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo, sostenendo l'inesistenza della notifica a causa di presunte irregolarità nella procedura. In particolare, contestava il mancato completamento della giacenza della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la valutazione sulla regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. era una questione di fatto, correttamente decisa dai tribunali di merito e non riesaminabile in sede di legittimità. La decisione conferma che il creditore deve provare il perfezionamento della notifica, ma il ricorso della società mirava a una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione.
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