Un Ente pubblico, in liquidazione coatta amministrativa, ha ricevuto un decreto ingiuntivo per un credito derivante da un contratto. L'Ente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere il vero debitore, a causa di ambiguità nelle indicazioni del ricorso e del decreto stesso, che confondevano l'Ente con un'altra associazione con nome simile. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente. Ha stabilito che, in presenza di ambiguità sull'identità del debitore ingiunto, il soggetto che riceve la notifica ha il diritto di proporre opposizione per far accertare la propria estraneità al debito e ottenere le conseguenti pronunce sulle spese legali.
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