Un cittadino proponeva l'impugnazione dell'estratto di ruolo per contestare due cartelle esattoriali relative a multe stradali, eccependo la prescrizione dei debiti e la mancata notifica dei verbali originari. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di interesse ad agire, non essendoci atti esecutivi in corso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo con funzione recuperatoria, cioè se il contribuente non ha mai conosciuto prima la cartella per un vizio di notifica. Se la cartella è stata regolarmente notificata, non si può avviare una causa di mero accertamento della prescrizione basandosi solo sull'estratto di ruolo, poiché il debitore può richiedere lo sgravio direttamente all'amministrazione in via amministrativa. Il ricorso del cittadino è stato quindi rigettato.
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