La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di opposizione a un decreto di liquidazione compensi per un avvocato che assisteva un cliente con il gratuito patrocinio. La Procura della Repubblica aveva contestato il pagamento, ma il suo ricorso è stato presentato fuori tempo massimo. La Cassazione ha confermato la decisione precedente, dichiarando l'opposizione inammissibile per tardività. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: in assenza di una notifica formale del decreto, si applica il 'termine lungo' di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento per poterlo impugnare. Poiché anche questo termine era stato superato, il ricorso della Procura è stato respinto, confermando il diritto dell'avvocato a ricevere il compenso.
Continua »