La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15765/2024, chiarisce un punto fondamentale in materia di opposizione a cartella esattoriale. Se il contribuente contesta il diritto stesso dell'ente a procedere alla riscossione, ad esempio per decadenza o per vizi nella formazione del ruolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Di conseguenza, la competenza del giudice non è sempre del Tribunale, ma si determina in base al valore della pretesa, potendo quindi ricadere sul Giudice di Pace.
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