Un creditore, escluso dal piano di riparto in una procedura esecutiva, ha proposto opposizione. La Cassazione ha confermato che il rimedio corretto è l'opposizione atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), non l'opposizione all'esecuzione, respingendo il ricorso. La sentenza chiarisce che la contestazione sulla regolarità formale del provvedimento del giudice, come l'approvazione del riparto, rientra in questa specifica tipologia di opposizione, il cui provvedimento è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione.
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