Un venditore cede un fabbricato a due acquirenti. Successivamente, dona a uno solo di essi il terreno adiacente. L'altro acquirente contesta la donazione, ritenendo il terreno una pertinenza inclusa nella prima vendita. La Corte d'Appello gli dà ragione, ritenendo irrilevante la mancata indicazione del terreno nella nota di trascrizione. La Cassazione ribalta la decisione. La Corte stabilisce che, se una pertinenza ha dati catastali autonomi, la mancata menzione specifica esclude il trasferimento automatico. Inoltre, ai fini della trascrizione immobiliare, chi acquista con atto registrato per primo prevale sull'altro acquirente che non ha trascritto quel bene specifico, a prescindere dalla buona o mala fede.
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