Una società finanziaria, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico, si vede opporre il decreto per insussistenza del credito. In risposta, la società propone una domanda subordinata di risarcimento danni. La Corte di Cassazione, riformando le precedenti decisioni, stabilisce l'ammissibilità della domanda nuova in opposizione a decreto ingiuntivo, anche senza una riconvenzionale dell'opponente, purché la nuova domanda sia connessa alla stessa vicenda sostanziale del ricorso monitorio.
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