L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro una società in liquidazione, contestando l'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti effettuate tramite quattro fornitori fittizi (società cartiere). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la legittimità del recupero d'imposta. I giudici hanno ribadito che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la fittizietà dei fornitori e la consapevolezza del destinatario della frode, anche tramite indizi precisi. Una volta fornita questa prova, spetta al contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza professionale per evitare il coinvolgimento nell'evasione. Nel caso specifico, la totale assenza di dipendenti e strutture dei fornitori costituiva un campanello d'allarme che la società non poteva ignorare, rendendo irrilevante la regolare contabilità dei pagamenti.
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