L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per IVA e imposte sui redditi, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni fittizie. La società ha impugnato l'atto, ma sia i giudici di primo che di secondo grado hanno confermato la pretesa del fisco. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della contribuente, confermando le regole sull'onere della prova per operazioni inesistenti. I giudici hanno chiarito che, se l'amministrazione finanziaria fornisce indizi seri e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la loro effettiva esecuzione. A tal fine, non basta esibire le fatture o i pagamenti registrati in contabilità, poiché tali documenti possono essere predisposti proprio per simulare la realtà delle transazioni. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.
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