La Corte di Cassazione ha confermato il diniego degli **sgravi contributivi per assunzione** a un'impresa che aveva attuato uno scambio incrociato di dipendenti con una società partner. Le due aziende avevano scambiato 25 lavoratori e assunto reciprocamente i propri legali rappresentanti come dipendenti subordinati, operando inoltre tramite un'Associazione Temporanea di Imprese. I giudici hanno rilevato l'assenza di un effettivo incremento occupazionale, qualificando l'operazione come puramente elusiva. La sentenza chiarisce che il beneficio non spetta quando tra le imprese sussistono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, concetto che include non solo il controllo societario formale ex art. 2359 c.c., ma anche legami di parentela o stretta collaborazione commerciale che rendono le due realtà non estranee l'una all'altra, impedendo così la fruizione di incentivi pubblici per manovre circolari.
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