L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza che aveva annullato un avviso di liquidazione per la tassazione di un presunto finanziamento soci. Una società aveva effettuato versamenti senza diritto alla restituzione, qualificati dalla Commissione tributaria come contributi in conto capitale, non mutui. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che la qualificazione di un versamento dipende dalla reale volontà delle parti, non solo dalla terminologia contabile. Se il versamento è a fondo perduto, non c'è obbligo di restituzione e, di conseguenza, la sua "rinuncia" non è soggetta alla *tassazione finanziamento soci*.
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