La Corte di Cassazione ha chiarito i termini per l'ammissione della prova contraria. In un caso riguardante una richiesta di indennizzo assicurativo, la compagnia eccepiva la prescrizione. Le società assicurate producevano una diffida per dimostrare l'interruzione dei termini, ma l'assicurazione ne contestava la ricezione. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di prova testimoniale, avanzata dalle società nella terza memoria istruttoria per confermare la consegna della diffida, era tempestiva e ammissibile, in quanto costituiva una reazione diretta alle contestazioni sollevate dalla compagnia nella seconda memoria. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello che aveva erroneamente ritenuto tardiva tale richiesta.
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