Un'associazione ha impugnato la decisione che la condannava a pagare differenze salariali a un dipendente. Il contratto individuale prevedeva una retribuzione annua di oltre 43.000 euro, ma l'ente sosteneva si trattasse di un errore materiale e che spettassero solo i minimi del contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'interpretazione del contratto di lavoro deve basarsi sul testo letterale. Poiché la cifra era indicata chiaramente in cifre e lettere, essa prevale sul generico richiamo ai minimi tabellari, considerato un semplice inciso. Inoltre, l'asserito errore del datore di lavoro avrebbe potuto giustificare solo una richiesta di annullamento del contratto, mai avanzata, e non la sostituzione automatica della clausola. Vince il lavoratore, che ha diritto alle differenze retributive calcolate sulla somma indicata nel contratto.
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