Una società ha citato in giudizio uno studio professionale per ottenere la risoluzione di un contratto di formazione e la restituzione di somme versate, a causa della mancata esecuzione dei corsi. Il convenuto, costituendosi solo alla prima udienza, ha sollevato un'eccezione di inadempimento, sostenendo che la società non avesse fornito i locali necessari. I giudici di merito avevano accolto tale difesa, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. La Corte ha stabilito che l'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso stretto e, se proposta oltre i termini della comparsa di risposta, è inammissibile per decadenza, impedendo così l'inversione dell'onere della prova a danno dell'attore.
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