Un'azienda agricola ha impugnato una sanzione per la mancata tenuta dei registri obbligatori per la coltivazione biologica. La ricorrente sosteneva, tra le altre cose, l'abrogazione della norma sanzionatoria. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando che nelle sanzioni amministrative si applica la legge in vigore al momento della violazione (principio del 'tempus regit actum'), e non la legge successiva più favorevole. La sentenza ha inoltre sottolineato il dovere di diligenza dell'operatore, che deve informarsi e procurarsi attivamente la documentazione necessaria, rendendo irrilevante la giustificazione di non aver ricevuto i registri. Questa decisione ribadisce l'importanza del rispetto formale delle normative nel settore dell'agricoltura biologica.
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