Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato sul raddoppio dei termini per un presunto reato tributario legato a fatture per operazioni inesistenti. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il raddoppio dei termini è legittimo se sussiste l'obbligo di denuncia penale, anche se questa è tardiva, ma non può essere applicato all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non costituiscono reato. La Corte ha inoltre confermato che, di fronte a seri indizi di inesistenza delle operazioni, l'onere di provare la loro effettività spetta al contribuente.
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