Una società del settore alimentare ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, relative a sponsorizzazioni nel settore automobilistico ritenute sproporzionate e antieconomiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando i principi sull'onere della prova: spetta all'Amministrazione finanziaria fornire indizi, anche presuntivi, sull'inesistenza dell'operazione, dopodiché la prova contraria sull'effettività della prestazione ricade sul contribuente. La mera esibizione di fatture e pagamenti non è sufficiente a superare presunzioni gravi, precise e concordanti di fittizietà.
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