La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10067/2023, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria in un caso di diniego parziale di rimborso IVA. La Corte ha chiarito che l'onere della prova nel rimborso IVA spetta inizialmente al contribuente, che deve documentare il proprio credito. Una volta fornita tale prova, come i registri IVA, l'onere si sposta sull'Ente Fiscale, che deve contestare specificamente tale documentazione. Non è sufficiente un generico riferimento a un diverso accertamento (in questo caso, a fini IRAP) per giustificare il diniego. La sentenza del giudice d'appello, seppur sintetica, è stata ritenuta valida perché ha correttamente individuato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.
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