La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21158 del 2024, ha stabilito che in una società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci non può essere superata semplicemente dimostrando la propria estraneità alla gestione o l'esistenza di conflitti interni. Il socio ha l'onere di provare che i maggiori ricavi non sono stati realizzati, che sono stati reinvestiti o accantonati, oppure che un altro soggetto se ne è appropriato. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente la prova del dissidio tra soci, specificando che tale prova deve essere rigorosa e non basata su circostanze successive all'anno d'imposta contestato.
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