Una società attiva nel settore dell'imbottigliamento di gas ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU per gli anni dal 2007 al 2010, richiedendo riduzioni ed esenzioni per la produzione di rifiuti speciali e l'auto smaltimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la decisione del giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'onere della prova TARSU spetta interamente al contribuente che invoca un'esenzione o una riduzione d'imposta. Quest'ultimo deve dimostrare con precisione la tipologia, la quantità dei rifiuti speciali prodotti, le superfici esatte in cui essi si formano e l'effettivo smaltimento autonomo. Poiché la società non ha fornito prove idonee, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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