Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27378/2024, ha respinto il ricorso della banca, chiarendo importanti principi sull'onere della prova estratti conto. È stato confermato che, anche in assenza di una serie completa di estratti conto, il cliente può agire per la ripetizione dell'indebito. Il giudice può disporre una CTU per ricostruire il saldo partendo dal primo estratto conto disponibile, anche se ciò può risultare svantaggioso per il correntista. La Corte ha inoltre ribadito la validità della notifica via PEC anche senza la procura allegata, se questa è presente nel fascicolo telematico.
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