Un gruppo di azionisti di minoranza ha citato in giudizio una nota società di servizi online per il drastico calo di valore delle loro azioni, attribuito a operazioni societarie complesse. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, non entrando nel merito della liceità delle operazioni, ma evidenziando come gli azionisti non abbiano rispettato l'onere della prova del danno. La loro produzione documentale, definita caotica e disorganizzata ("alla rinfusa"), è stata ritenuta inutilizzabile, rendendo impossibile per il giudice quantificare il presunto pregiudizio economico e portando al rigetto totale della richiesta di risarcimento.
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