Un correntista ha citato in giudizio un istituto di credito per l'annullamento di addebiti illegittimi, sostenendo la mancata stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente. Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, affermando che l'onere della prova dell'inesistenza del contratto gravava sul cliente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso del correntista inammissibile, confermando che chi agisce in giudizio per far valere un fatto negativo (l'assenza del contratto) deve fornirne la prova, anche tramite presunzioni. L'onere della prova del fatto costitutivo negativo incombe sull'attore.
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