Una società in crisi ha tentato di imporre un piano di ristrutturazione esclusivamente all'Amministrazione Finanziaria, che deteneva l'89% dei crediti, attraverso il meccanismo del cram down fiscale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il cram down non è una procedura autonoma, ma richiede la preesistenza di un accordo di ristrutturazione, seppur parziale, con altri creditori. Senza il coinvolgimento di una pluralità di creditori, lo strumento perde la sua natura concorsuale e non può essere utilizzato per forzare la mano al solo Fisco.
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