Un istituto di credito ha impugnato l'omologazione di un concordato fallimentare proposto da un assuntore. La banca sosteneva che la proposta contenesse un errore sulla percentuale stimata di soddisfacimento dei creditori chirografari (35% invece del 16,4% reale) e che il parere del curatore non potesse sanare tale imprecisione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il parere del curatore inviato ai creditori non è riservato al giudice, ma integra l'informazione del ceto creditorio. Nel concordato fallimentare i creditori valutano la proposta leggendo congiuntamente l'offerta, il parere del curatore e quello del comitato dei creditori. Di conseguenza, l'indicazione corretta della percentuale presente nella relazione del curatore garantisce un voto consapevole, rendendo valida l'approvazione ed efficace la chiusura della procedura.
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